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N° 5 del 21 Gennaio 2025

 

Bonus mobili prorogato anche per il 2025

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di bilancio 2025 ha mantenuto il cd. “Bonus mobili” ovvero la detrazione Irpef pari al 50% sulla spesa effettuata per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR). In sostanza, viene confermata – anche per il 2025 - la percentuale di detrazione del 50% e il tetto di spesa fino a 5.000 euro relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione edilizia. Rispetto alla “versione” 2024, non cambia quindi la percentuale di detrazione (50%), il limite di spesa (euro 5.000 per ogni unità abitativa) ne la tipologia di interventi edilizi e/o di mobili (o grandi elettrodomestici) ma – per il “bonus 2025” - è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura.  In pratica, l’unico modo per poter beneficiare del bonus mobili è la detrazione (diretta) Irpef. Infine, è bene ricordare che per ottenere tali detrazioni è necessario rispettare il principio di cassa, ovvero i pagamenti relativi a tali spese devono essere effettuati entro il 31.12.2025.

 

 

Premessa

La legge di bilancio 2025 ha confermato il “Bonus mobili” pertanto, “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all’art.16-bis TUIR è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda (…) per le ulteriori spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

A tal fine si ricorda che l'incentivo denominato “Bonus mobili” è stato già oggetto di una prima proroga con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) che ha confermato la proroga del bonus fino al 2024, apportando modifiche alla percentuale di detrazione delle spese.

 

La legge di bilancio 2025 dunque, confermando l’impostazione 2024, continua a prevedere sempre una detrazione del 50% nei limiti di spesa di € 5.000 per ogni immobile (comprensive di spese di trasporto e montaggio).

 

A proposito delle spese, non è confermata - invece - la possibilità di optare dello sconto in fattura o della cessione del credito in “luogo della detrazione diretta”.

 

Le condizioni

Le condizioni per poter beneficiare dei bonus in commento sono:

·         effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis DPR 600/73;

·         acquistare determinati beni mobili e/o elettrodomestici di grandi dimensioni con una specifica efficienza energetica.

 

Gli interventi edilizi che beneficiano del bonus mobili

Il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Interventi di efficienza energetica - Interventi di ristrutturazione edilizia - Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici – Detrazioni), rifacendosi a quanto già disposto dall’art. 16-bis TUIR, ha individuato una serie di interventi edilizi che possono fruire dell’agevolazione in questione. Nello specifico gli interventi sono:

à  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.

à  ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

à  restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile

à  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

 

 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possono riguardare sia singole unità immobiliari sia parti comuni di edifici residenziali. L’intervento in questione deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

 

Le istruzioni fornite dall’amministrazione finanziaria, precisano che il “bonus” spetta anche quando i beni acquistati:

1.    sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio;

2.    oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

 

Interventi sulle parti comuni

Per ciò che concerne gli interventi sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

 

Nello specifico, la Circolare del 18/09/2013 n. 29 ha chiarito che l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

 

Data di inizio lavori

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni.

 

A tal fine, è stato precisato che non è fondamentale che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

 

 

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata:

·         da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria;

·         dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi,

 

A tal fine è necessario ricordare che:

a.    se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile;

b.    la Circolare del 18/09/2013 n. 29 ha specificato che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

 

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).

 

Frazionamento e limiti di spesa

Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione o, per converso, si accorpano in due piccoli appartamenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”. Pertanto, nel caso in cui gli interventi comportino una:

-       divisione in due distinte unità abitative, il limite di spesa rimane sempre € 5.000;

-       accorpamento di due preesistenti unità abitative, il limite di spesa è pari a € 10.000 (ovvero € 5.000*2).

 

Tipologia e modalità dei pagamenti

Per ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

 

Sono esclusi i pagamenti effettuati con:

à  assegni bancari

à  contanti

à  o altri mezzi di pagamento.

 

 

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

A tal fine si ricorda che:

1.    è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); in tale evenienza, il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016);

2.    la detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria;

3.    stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

 

Come funziona la detrazione

L'agevolazione “bonus mobili e grandi elettrodomestici” si riferisce agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo dal soggetto che realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni mobili e di grandi elettrodomestici.

 

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione Irpef del 50% si applica, quindi, all’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

·         alla classe A per i forni, 

·         alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,

·         alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

 

 

L’importo massimo di spesa va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione per cui il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.

Più nello specifico, la detrazione al 50% deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad €. 5.000,00 anche per l’anno 2025.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

 

Per il bonus mobili 2025 non è ammassa l’opzione dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito” ma unicamente la detrazione diretta.

 

 

L’Agenzia dell’entrate ha specificato che se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Comunicazione Enea

Il comma 2-bis dell’art. 16, DL n. 64/2013 ha stabilito che “al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati (alla conclusione degli stessi)”.

 

Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”.

 

A tal fine, si segnala che la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 ha precisato che “la mancata o tardiva trasmissione non implica la perdita del diritto alle detrazioni”.

 

 

La legge di Bilancio ha introdotto un nuovo “buono” per l’acquisto di grandi elettrodomestici eco-efficienti, prodotti in Europa, abbinato alla sostituzione (rottamazione) di apparecchi meno performanti. Il bonus prevede un contributo pari al 30% del costo, con un tetto massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite sale a 200 euro per i beneficiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo è destinato all’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, non inferiore alla nuova classe B, ed è richiedibile una sola volta per nucleo familiare.

Per accedere al bonus elettrodomestici 2025, sarà necessario che gli apparecchi acquistati siano prodotti in Europa e che quelli sostituiti vengano smaltiti correttamente tramite il riciclo.

 

Sintesi dei lavori che danno diritto alla detrazione

Lavori su singoli appartamenti o parti condominiali

 

Manutenzione straordinaria

-       installazione di ascensori e scale di sicurezza

-       realizzazione dei servizi igienici

-       sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso

-       rifacimento di scale e rampe

-       realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate

-       costruzione di scale interne

-       sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

 

Ristrutturazione edilizia

-       modifica della facciata;

-       realizzazione di una mansarda o di un balcone;

-       trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;

-       apertura di nuove porte e finestre;

-       costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

 

Restauro e risanamento conservativo

-       adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;

-       ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

 

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:

-       tinteggiatura pareti e soffitti;

-       sostituzione di pavimenti;

-       sostituzione di infissi esterni;

-       rifacimento di intonaci;

-       sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni;

-       riparazione o sostituzione di cancelli o portoni;

-       riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta.

 

Acquisto di beni mobili che danno diritto alla detrazione

-       Letti, armadi, cassettiere;

-       librerie, scrivanie, tavoli;

-       sedie, comodini, divani;

-       poltrone, credenze, materassi;

-       apparecchi di illuminazione.

 

È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

 

Acquisto di grandi elettrodomestici che danno diritto alla detrazione

Trattasi di elettrodomestici nuovi con una determinata classe energetica come rilevabile dall’etichetta energetica.

-       classe A per i forni;

-       classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;

-       classe F per i frigoriferi e i congelatori,

 

Sono considerati grandi elettrodomestici:

-       frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici;

-       lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde;

-       piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;

-       ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

 

Si possono includere tra le spese agevolabili (da far rientrare sempre nel limite di € 5.000) quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 

 

 

N°9 del 17 Gennaio 20255252

 

Legge Finanziaria 2025: le novità in materia di regime forfetario

(Art. 1, commi 12, 186 e 219, legge n. 207 del 30.12.2024)

 

Con l’articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 30.12.2024 (c.d. “Finanziaria 2025”) il legislatore ha introdotto alcune novità in materia di regime forfetario, con particolare riferimento ad uno dei requisiti previsti per la sua applicazione. Per il solo anno 2025, infatti, viene stabilito un incremento del limite di tolleranza previsto alla lettera d-ter) del comma 57, art. 1 legge n. 190 del 23.12.2014 con riferimento ai soggetti che nell’ano precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati eccedenti l’importo prefissato. Per l’anno 2025, tale limite viene incrementato da 30.000 euro a 35.000 euro. Per il 2026, la predetta soglia tornerà ad applicarsi nella misura ordinaria di 30.000 euro. Si segnala, inoltre, l’introduzione di una riduzione alla contribuzione alle gestioni INPS di artigiani e commercianti per i nuovi iscritti, applicabile anche al regime in parola. Per effetto di tali disposizioni, i lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS artigiani e commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50% previa comunicazione all’INPS, per una durata massima di 36 mesi da usufruire a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa, oppure dal primo ingresso nella società, senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni previdenziali ammesse. Si segnala, invece, che il regime di decontribuzione per le lavoratrici madri previsto al comma 219 della Legge Finanziaria 2025 non trova applicazione nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro domestico, o di autonome che hanno optato per il regime forfetario.

Con l’articolo 1, comma 12, legge n. 207 del 30.12.2024 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una deroga temporanea ai requisiti richiesti per poter
accedere al c.d. “regime forfetario” ordinariamente previsti. Nel dettaglio, viene previsto che, per il solo anno 2025, il requisito del reddito di lavoro
dipendente/assimilato da valutare per il periodo antecedente a quello in cui si accedere al regime semplificato si considera soddisfatto se il reddito
percepito è inferiore a 35.000 euro (in luogo di 30.000 euro). Resta ferma la possibiltà di accedere al regime forfetario se il rapporto di lavoro
è cessato.
A decorrere dal 2026, la soglia torna ad essere quella ordinaria, pari a 30.000 euro. Si segnala, inoltre, l’introduzione di un beneficio a cui possono accedere anche i
contribuenti forfetari, introdotto dall’articolo 1, comma 186 della Legge Finanziaria 2025 che consiste in una riduzione contributiva del 50% per 36 mesi dalla prima
iscrizione, nel corso del 2025, alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.

 

Si segnala, infine, che restano esclusi dall’applicazione della decontribuzione a favore delle lavoratrici madri prevista dall’articolo 1, comma 219, legge n.
207/2024, coloro che applicano il regime forfetario. Vengono escluse da tale beneficio, inoltre, le lavoratrici domestiche. Di seguito illustriamo le novità introdotte dalla legge n. 207/2024 con riferimento al c.d. “Regime forfetario”.
Con l’articolo 1, comma 12, legge n. 207/2024, viene stabilito che “per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n.190, è elevato a 35.000 euro”. Con l’articolo 1, comma 186, invece, il legislatore ha stabilito che “i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali [...] che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%” Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare
il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente:
→ hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a euro 85.000;

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario
non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni
fiscali. Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi
relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
PRECLUSIONI

  • 1 Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • 2 i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell'unione europea o in uno stato aderente all'accordo sullo
  • spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono
  • almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto
  • 3 i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
  • numero 8), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,
  • comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 4 gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività
  • d'impresa, arti o professioni
  • 5 le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi
  • rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
  • ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
  • 6 i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
  • articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di
    30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (si veda oltre).
    Proprio con riferimento all’ultimo requisito indicato, il legislatore ha stabilito che, per il solo anno 2025, il limite è elevato a 35.000 euro.
    Considerato il tenore letterale della norma, si ritiene che la condizionalità per il 2025 dovrà tenere in considerazione i redditi percepiti dal contribuente nell’anno 2024: laddove superino la nuova soglia (salvo il caso di cessazione dell’attivitò lavorativa) il contribuente non potrà usufruire del regime forfetario.
    Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni sopra indicate. Il regime
    forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta
    sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Come cennato in premessa, viene prevista una riduzione del 50% dei contributi INPS a favore dei nuovi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che può
    trovare applicazione anche con rifeirmento al coloro che hanno optato per il regime forfetario. Nel dettaglio, viene stabilito che i lavoratori che nell’anno 2025 effettuano la prima iscrizione ad una delle gestioni artigiani o comercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono
    richiedere l’applicazione di una riduzione cotnributiva.
    Viene inoltre specificato che:
    1. la riduzione contributiva può essere chiesta anche dai collaboratori
    familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome;
    2. la riduzione contributiva si applica per 36 mesi senza soluzione di continuità
    di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di
    impresa o di primo ingrssso nella società;
    3. è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono
    riduzioni di aliquota.
    Si segnala, al contrario, l’esplicita esclusione dei contribuenti che beneficiano del regime forfetario riguardo alla decontribuzione prevista dai commi 219 e
    220 della legge n. 207/2024 a favore di lavoratrici dipendenti ed autonome madri di due o più figli. Il beneficio, il cui importo sarà quantificato con apposito provvedimento, consiste in uno sgravio fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
    Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di tre o più figli, invece, l’esonero spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
    L’incentivo, per espressa previsione del legislatore, non trova applicazione con riferimento alle lavoratrici domestiche ed ai contribuenti forfetari.